ISSN 2239-8570

Cassazione, responsabilità del gestore di un locale ex art. 2051 per danni a cose o persone

 In ipotesi di rissa nella piazza antistante una discoteca, il gestore del locale è responsabile per i danni a cose o a persone ex art. 2051 c.c. Finito contro una staccionata troppo bassa e precipitato sulla strada sottostante, la Corte di Cassazione, con sentenza 8128 del 3 Aprile 2009, ritiene perfezionata la fattispecie di responsabilità da cose in custodia in capo al gestore e risarcisce il grave danno subito da un giovane ragazzo (successivamente deceduto nel corso del processo), muovendo dal presupposto che il luogo dove avvenne l’incidente era di pertinenza del locale.

Secondo i giudici, perché si possa parlare di responsabilità ex art. 2051 c.c. “non è necessario che il danno si sia sviluppato in un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l’obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi è invece sufficiente che esista un nesso deterministico tra la cosa e l’evento di danno, nesso che in relazione alla particolare natura del fatto dannoso si qualifica per il determinismo causale delle regole codificate nel codice penale (art. 40 e 41)”.

Continuando a leggere la motivazione, l’onere probatorio dovrebbe essere ripartito nel seguente modo. Da un lato, incombe sul custode la prova del caso fortuito o della condotta umana intervenuta come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo dell’evento dannoso; dall’altro, ricade sulla parte lesa dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso (nel caso concreto, la caduta nel precipizio).

Di seguito il testo della sentenza:

Cass., 3 aprile 2009, n. 8128

Pubblicato in Illecito civile

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