ISSN 2239-8570

Cancellazione della società dal registro delle imprese: quale la sorte dei rapporti processuali pendenti?, di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

Le Sezioni Unite decidono la questione concernente la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società (di persone) venga cancellata dal registro delle imprese.

La decisione ragiona sui principi affermati nel 2010 dalle stesse Sezioni Unite ( SS.UU. n. 4060, 4061, 4062 del 2100), secondo i quali, alla luce del nuovo dettato dell’art. 2495 c.c. (Cancellazione della società), come modificato dalla riforma del diritto societario (D. Lgs., n. 6/2003) la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produce un effetto estintivo rispetto all’ente. La presunzione di estinzione può essere superata solo dando la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato ad operare, e dunque, ad esistere, pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.

Il problema diverso su cui le Sezioni Unite si pronunciano attiene, invece, agli effetti che possono derivare dalla estinzione con riguardo ai rapporti facenti capo alla società estinta, che non siano stati definiti nella fase della liquidazione (o perché sono stati trascurati o perché solo in seguito ne è stata scoperta l’esistenza). L’esigenza di non ledere il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. induce i giudici a ritenere che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando l’estinzione dell’ente, non determini il venir meno dei debiti insoddisfatti che la società stessa aveva nei confronti di terzi. Piuttosto, la previsione di una chiamata in responsabilità dei soci operata dall’art. 2495 c.c. lascia ipotizzare un meccanismo di tipo successorio (simile a quello che interessa la persona fisica), in forza del quale i debiti si trasferiscano in capo ai soci: «il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori».

In virtù di questo fenomeno successorio, si producono due precise conseguenze: «a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno limitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese (…), né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (…) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunziato».

Quanto alle conseguenze processuali della cancellazione, le Sezioni Unite, coerentemente alla ricostruzione della fattispecie come fenomeno successorio, affermano che, una volta estinta, la società non possa agire o essere convenuta in giudizio. In caso di pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, invece, si ritiene trovi applicazione l’art. 110 c.p.c. (Successione nel processo): in particolare, si ritengono applicabili le disposizioni dettate dagli artt. 299 c.p.c. e seguenti, in tema di interruzione del processo, «con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci»

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