ISSN 2239-8570

Contratto autonomo di garanzia e anatocismo, di Francesca Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

L’ordinanza segnalata si occupa del rapporto intercorrente tra il contratto autonomo di garanzia e il negozio giuridico fonte del debito garantito. Nel pronunciarsi sulla proponibilità da parte del garante dell’eccezione di nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto-base, la Corte di Cassazione torna a precisare in che termini il negozio di garanzia possa dirsi insensibile alle vicende dell’obbligazione principale.

Il contratto in esame è una particolare figura di garanzia personale in uso nella prassi il quale diverge dalla fideiussione contemplata dal Codice Civile proprio per la scissione tra rapporto di garanzia e rapporto principale garantito. Scissione che porta il primo ad essere autonomo ed indifferente al secondo.

L’elemento caratterizzante e specializzante del contratto de quo risiede, dunque, nell’autonomia tra i predetti rapporti, i quali non presentano lo stretto legame di accessorietà-dipendenza che, invece, connota in modo identificativo la garanzia fideiussoria.
Conseguentemente, è preclusa al garante la possibilità, riconosciuta dall’art. 1945 c.c. al fideiussore, di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

Al fine di assicurare un’adeguata forma di tutela in favore del garante si è, quindi, reso necessario tracciare dei limiti alla naturale impermeabilità del contratto autonomo di garanzia rispetto alle eccezioni di merito da lui opponibili. Tale compito è stato svolto dalla giurisprudenza che, con successive pronunce, ha individuato le ipotesi in cui è ammissibile una deroga al carattere autonomo della garanzia.

Secondo un orientamento ampiamente consolidato recepito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010), sono proponibili dal garante: l’exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito a fronte dell’estinzione dell’obbligazione principale conseguente all’adempimento o ad altra causa; le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia; le eccezioni inerenti al rapporto tra garante e beneficiario. Al garante è, altresì, riconosciuta la possibilità di far valere l’inesistenza del rapporto garantito nonché, infine, la nullità del contratto-base dipendente da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa quando, attraverso il contratto di garanzia, si intende assicurare un risultato che l’ordinamento vieta.

Di ciò rende conto l’ordinanza segnalata che completa il quadro sopra illustrato includendo tra le eccezioni opponibili dal garante nei confronti del creditore anche quella di nullità delle clausola anatocistica per contrarietà alle norme imperative.

Innanzitutto, viene precisato che, in materia di capitalizzazione degli interessi, nel caso di specie, rileva il regime anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000. Delibera che, in conformità all’art. 120 TUB (nel testo novellato dall’art. 25 D.Lgs. n. 342/1999), ha ammesso l’anatocismo quando, nei confronti della clientela, è assicurata la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

In base a tali disposizioni normative, secondo i Giudici di legittimità, in mancanza delle particolari condizioni previste dall’art. 1283 c.c. che la legittimano, la capitalizzazione deve ritenersi vietata. Perciò, le clausole che la contemplano sono affette da nullità per violazione di una norma imperativa.

Infatti, a norma dell’art. 1283 c.c., l’anatocismo è escluso quando non è ammesso da un uso normativo, salvo il caso in cui vengano in questione interessi maturati dal giorno della domanda o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza.
Pertanto, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342/1999, se la capitalizzazione degli interessi debitori dipendeva da un uso negoziale e non da un uso normativo, la disposizione con la quale veniva prevista risultava in contrasto con il precetto contenuto all’art. 1283 c.c..

Rilevato ciò, inserendosi nel solco tracciato del consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto- base per violazione di norme imperative, i Giudici di legittimità riconoscono che: “il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art. 1283 c.c.)”. Diversamente opinando, al creditore sarebbe consentito ottenere, per il tramite del garante, un risultato vietato dall’ordinamento.

Taggato con: , , , , ,
Pubblicato in Contratto, News, Note redazionali, Senza categoria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Newsletter a cura di Giuseppe Vettori