ISSN 2239-8570

Corte Costituzionale: legittima la disciplina dell’anatocismo con stessa periodicità di computo degli interessi debitori e creditori, di Luca Bonito

Corte cost. 8 ottobre 2007 n. 341La Corte Costituzionale, con sentenza dell’8 ottobre 2007 n. 341, si è pronunciata su questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’ art. 25, secondo comma, del D.Lgs. 4.8.1999 n. 342 (Modifiche al D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi bancarie -TUB) che ha introdotto, dopo il primo comma dell’art 120 del TUB, un secondo comma del seguente tenore:”Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essre nell’esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”.La questione, che si innesta sull’ormai amplissima problematica dell’anatocismo, è stata sollevata nel corso di una vertenza civile, radicata avanti al Tribunale di Catania, riguardante un rapporto bancario nella sfera di applicabilità della suddetta norma in quanto sorto il 20.11.2000 e, quindi, dopo la delibera del CICR in data 9.2.2000 che ha disciplinato le modalità di conteggio degli interessi sugli interessi e, in particolare, la periodicità trimestrale con identico trattamento tra interessi creditori e debitori.Secondo il Tribunale che ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale, si ponevano le seguenti problematiche:- violazione art. 76 Cost. in quanto i criteri di delega insiti nell’art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998 n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995 – 1997) che consentiva al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del D.Lgs, n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi direttivi già contenuti nella precedente legge delega 19 febbraio 1992 n. 142 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 1991), in particolare nell’art. 25 comma 1, lettere a), b), c) e d), esulerebbero dalle modalità di computo degli interessi in ambito bancario;- violazione art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che operano con banche e coloro che operano con soggetti diversi; violazione del suddetto art. 3 Cost. anche per ingiustificata diversità di trattamento tra contratti bancari sorti prima e dopo la delibera del CICR;- contrasto con gli artt. 1, 70, 76 e 77 Cost. in quanto la legge avrebbe dovuto orientare con criteri precisi e dettagliati l’esercizio del potere regolamentare da parte del CICR. La legge avrebbe, invece, dettato il solo criterio della identica periodicità del computo degli interessi sia per il cliente che per la banca.La Corte ha affrontato la prima tematica escludendo l’eccesso di delega in quanto i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati tenendo conto, tra l’altro, delle finalità ispiratrici della delega nonché verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega. Nel caso specifico, la legge delega n. 128 del 1998 ha previsto che il Governo emanasse “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con l’osservanza della procedura indicati nell’art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142”. Quest’ultima disposizione conferiva due distinte deleghe da esercitarsi in successione cronologica:1. attuazione della direttiva comunitaria 89/646/CEE del 15.12.1989 riguardante:- l’esercizio dell’attività bancaria in Italia alle condizioni di cui alla direttiva stessa;- la pubblicità dei servizi offerti dalle banche alle condizioni previste dalla disciplina italiana;- l’adozione di disposizioni necessarie per adeguare alla direttiva la disciplina concernente le banche italiane;2. emanazione di un testo unico delle disposizioni attuative della direttiva e di quelle altre necessarie per l’adeguamento normativo alla medesima.Secondo la Corte si è verificata una “reviviscenza”, da parte del legislatore delegante del 1998 (legge 128/1998), del contenuto della legge delega n. 142 del 1992 consentendo al legislatore delegato di avere come principi e criteri direttivi del suo intervento sul TUB, l’adeguamento della disciplina delle banche al contenuto della direttiva comunitaria con possibilità che l’azione adeguatrice si estendesse, qualora vi fosse la necessità di effettuare un coordinamento, alle altre disposizioni vigenti nella stessa materia. Ed è nell’esercizio di tale delega che il D.Lgs. 342/1999 art 25, comma secondo, ha integrato l’art. 120 del TUB consentendo al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie con identica periodicità tra saldi debitori e saldi creditori.In sintesi, la disposizione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale prevede:- la facoltà di stabilire “modalità e criteri” per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie. La Corte precisa, in termini significativi, che è stata, così, presupposta, in tale ambito contrattuale, “la liceità dell’anatocismo bancario”;- che il CICR è l’organo al quale è demandato di fissare tali “modalità e criteri”;- che non può essere stabilita una periodicità diversa nel computo degli interessi debitori e creditori.La questione di maggiore rilevanza, affrontata dalla Corte, è stata la valutazione se l’introduzione nel nostro ordinamento dell’anatocismo bancario, in deroga al divieto contenuto nell’art. 1283 cod. civ., potesse trovare copertura, ai sensi dell’art. 76 Cost., nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega con la conseguenza che non avrebbe potuto essere negato al legislatore delegato il potere di attribuire ad un organo tecnico le inerenti funzioni regolatorie.La Corte argomenta, al riguardo, che il recepimento della Direttiva Comunitaria era già stato effettuato con il D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 481 e, pertanto, il significato da attribuire alla legge delega 128/1998 (deve “essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla Direttiva Comunitaria 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia”) non può non essere in senso ampio e consequenziale rispetto all’avvenuto primo recepimento. Pertanto, stabilisce la Corte, il legislatore delegato poteva intervenire per disciplinare le ipotesi in cui, con riferimento ad alcuni istituti, vi potevano essere motivi di contrasto o, comunque, di disarmonia tra l’ordinamento italiano e quello comunitario, verificando se potevano ancora individuarsi ostacoli alla piena realizzazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.La Direttiva prevede che gli Stati membri devono vigilare affinché non sussistano ostacoli all’esercizio dell’attività bancaria negli stessi termini dello Stato di origine. Dato che fra le attività rientranti nel “mutuo riconoscimento” sono incluse la raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili e le operazioni di prestito, ne deriva, secondo la Corte, che la questione dell’anatocismo bancario assume rilievo ai fini della definizione delle regole alle quali si devono attenere in Italia le banche degli altri paesi membri.Tenuto conto che negli altri paesi della Comunità l’anatocismo bancario è regolamentato, sia pure con modalità differenziate, rientrava nel processo di adeguamento al contenuto della Direttiva e, quindi, di coordinamento del TUB, precisare se l’anatocismo bancario poteva avere ingresso in Italia. In caso affermativo doveva essere individuato l’organo al quale spettava determinare la periodicità della capitalizzazione degli interessi. Il tutto tenendo conto che, nel lasso temporale tra la prima e la seconda legge delega, la Corte di Cassazione aveva escluso, con sentenza n. 2374 del 1999, la possibilità di far valere gli “usi normativi” per superare il divieto di anatocismo preventivo posto dall’art. 1283 cod. civ.. In particolare, la Corte di Cassazione aveva affermato “che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”. La pronuncia è stata, poi, confermata da altre sentenze della stessa Cassazione.In definitiva, la questione della capitalizzazione degli interessi bancari – per la quale sussistevano nei principali Stati dell’Unione normative divergenti rispetto a quella italiana dopo la nuova lettura dell’art. 1283 cod.civ. da parte del giudice di legittimità – rientrava nell’ambito delle attività di adeguamento che il legislatore delegante aveva demandato al legislatore delegato. Conseguentemente anche la decisione circa la periodicità della capitalizzazione rientrava anch’essa nel perimetro della delega.La Corte Costituzionale ha, poi, ritenuto non fondate le altre censure con le seguenti motivazioni:- non si configura disparità di trattamento per la diversa disciplina applicabile a chi intrattenga o meno rapporti con banche o soggetti cui sia riferibile la normativa del TUB in quanto “è palese la diversa natura dei soggetti con cui il rapporto è intrattenuto, in un caso specificamente e professionalmente destinati allo svolgimento della funzione creditizia e alla intermediazione finanziaria, nell’altro caso occasionalmente implicati in un rapporto obbligatorio avente a oggetto una somma di denaro. Si tratta di situazioni incomparabili arbitrariamente poste a confronto”;- analogamente non si pone disparità di trattamento riferita al fatto che la disciplina dell’anatocismo è applicabile ai soli contratti sorti successivamente alla adozione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, mentre i rapporti preesistenti continuano a essere regolati dalla previgente normativa. Secondo costante giurisprudenza della Corte Costituzionale non contrasta, infatti, con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento, pur applicato a una medesima categoria di soggetti, se riferito a momenti diversi del tempo, poichè proprio il fluire stesso del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche;- non sussiste violazione degli artt. 1, 70, 76 e 77 Cost. in quanto la materia oggetto di regolamento con delibera del CICR non risulta essere presidiata da alcuna specifica riserva di legge.La chiara pronuncia della Corte Costituzionale contribuisce a determinare il quadro di riferimento della materia dell’anatocismo confermando la linea di demarcazione realizzata attraverso la delibera del CICR in data 9 febbraio 2000. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, 20 aprile 2000, è legittimo l’anatocismo applicato ai rapporti bancari se la periodicità della capitalizzazione, contrattualmente stabilita, concerna sia i saldi creditori sia quelli debitori.I rapporti precedenti restano assoggettabili a eventuali rivendicazioni restitutorie sulla base della corrente giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha dichiarato la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto non basata su uso normativo ai sensi dell’art. 1283 cod. civ, bensì su uso negoziale.E’ da sottolineare che l’inserimento della tematica anatocistica in un ambito comunitario fa emergere, come indicato nella stessa sentenza della Corte Costituzionale, che l’anatocismo è stato ed è applicato regolarmente negli ordinamenti europei. Ne dà atto la stessa Corte argomentando che in Francia l’art. 1154 del code civil, pur non vietando in assoluto l’anatocismo, pone forti restrizioni (es. periodo di riferimento per il consolidamento un anno) che non si applicano ai conti correnti bancari per i quali la capitalizzazione trimestrale è legittimata da un uso.Anche in Germania, a fronte di un generale divieto di anatocismo previsto dal § 355 BGB (Codice di Commercio), il § 355 HGB (Codice Civile) deroga per i contratti di conto corrente quando uno dei contraenti è una banca.Nel Regno Unito eccezioni al no interest rule vigono nel diritto bancario sul fondamento del principio di common law della piena libertà delle parti nello stabilire contrattualmente i termini e le condizioni del rapporto obbligatorio.In Spagna, infine, l’art. 317 del còdigo de comercio, richiamato dall’art. 1109 del còdigo civil, autorizza per le operazioni bancarie il cosiddetto “anatocismo convenzionale”.Analoghe alle discipline adottate in Germania e in Francia risultano quelle vigenti, rispettivamente, in Austria e in Belgio.

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