ISSN 2239-8570

Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come rimedio risarcitorio, di Giuseppe Vettori

Ordinario di Diritto Civile – Università di Firenze

1. Regole di responsabilità e di validità

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha pubblicato alla fine del 2007(1) due sentenze che debbono essere segnalate per il rigore e l’equilibrio nel tracciare i confini fra le vecchie categorie e i nuovi rimedi.Il caso concerne i contratti di investimenti e la violazione degli obblighi di informazione (2)posti a carico degli intermediari finanziari, ma la decisione va oltre tale vicenda e offre un ripensamento decisivo sul rapporto fra regole di responsabilità e di validità e sull’obbligo di buona fede nella fase pre-contrattuale.Cerchiamo di cogliere gli aspetti più significativi cominciando dal primo.Come è noto la legge pone a carico degli intermediari finanziari obblighi di informazioni sempre pi accentuati e analitici ma non si è mai pronunziata espressamente sulla nullità dei contratti conclusi in violazione di tali doveri. Ciò a partire dall’art. 6 della legge n. 1 del 1991, poi sostituito dall’art. 23 del d.lgs n.58 del 1998, sino al recentissimo d.lgs n.164 del 2007 che attua le Direttive MIFID. Da qui la diversità di soluzioni in ordine al trattamento di tali contratti e la decisioni recenti che si aprono al futuro con una riflessione attenta sulle tradizionali categorie.Sono note le opinioni diverse espresse di recente dai giudici di legittimità.Una prima sentenza della Cassazione aveva privilegiato la responsabilità e il risarcimento perchè ,si era detto, i comportamenti delle parti nel corso delle trattative o durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e la loro eventuale illegittimità non può dar luogo a nullità(3).Una successiva ordinanza(4) ha rilevato, invece, l’erosione costante, nella legislazione speciale, della netta distinzione fra regole di responsabilità e di validità e ha sottolineato come spesso la violazione di doveri di comportamento è sanzionata dalla legge con la nullità dell’ atto. Si è posto così in discussione il precedente e ha vacillato l’idea che la nullità non possa essere affermata per la violazione di un dovere di tenere un determinato contegno (5).Le Sezioni Unite intendono riaffermare la distinzione fra regole di comportamento e regole di validità. Con un correttivo importante.Si osserva che la violazione delle norme di comportamento nella fase di formazione e di esecuzione del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, non determina nullità ma responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto quando non siano correttamente adempiuti il dovere di protezione e gli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente.Ciò si ricava da un attenta ricognizione dei principi del codice civile e in particolare dell’ obbligo di buona fede, esaminato come vero prototipo delle regole di comportamento. Di tali norme ( 1337 e 1375 c.c.) si precisa il contenuto e le conseguenze. Si ribadisce il loro valore di “principio immanente dell’intero sistema giuridico” che ha base nel dovere di solidarietà fissato nell’art. 2 della Costituzione e si ricorda che la violazione di quella clausola generale si può riflettere in casi specifici sugli effetti dell’atto ( determinando annullabilità per dolo, rescissione o risoluzione), ma non produce mai nullità radicale pur avendo carattere imperativo.La conclusione è che la violazione della correttezza determina , in ogni caso, responsabilità ( contrattuale o pre-contrattuale ) ed eventuale risoluzione del contratto. Ed è ovvio , secondo la Corte, il perchè .” Il dovere di buona fede ed i doveri di comportamento in generale, sono troppo ..legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite”.Nè tale considerazione è vanificata, secondo i Giudici di legittimità, dalle novità legislative in base ad un argomento convincente. L’evoluzione della legislazione speciale che spesso ingloba nelle regole di validità la violazione della buona fede e dei doveri di comportamento non è di per sè decisiva per un motivo chiaro. Dalle norme speciali non si può ricavare un principio applicabile a settori diversi e nulla autorizza a trarre dalle nuove disposizioni , contenenti per lo pi nullità speciali, regole generali in contrasto con la impostazione del codice civile.Resta da rimarcare un aspetto decisivo della motivazione. Un chiarimento che supera la tradizionale partizione dogmatica se solo si ha la pazienza di dedicare una lettura attenta alla motivazione. Vediamola da vicino.La sentenza ha piena consapevolezza che l’area delle “norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto ( art. 1418, comma 1,) è pi ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”. Si osserva che vi sono comprese sicuramente anche “le norme che, in assoluto,oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto ” e il lettore deve fare attenzione a questo passaggio.Se la norma vieta di stipulare l’atto di autonomia, continua la Corte, siamo al ” di fuori di comportamenti afferenti alla fase di conclusione o di esecuzione “, poichè in tal caso ” non è il comportamento in concreto tenuto dalla parte a provocare la nullità del contratto stesso bensì il tenore della clausola in esso prevista”.Ebbene se si leggono controluce queste osservazioni si trae che la distinzione tradizionale fra norme di comportamento e di validità è utilizzata ma corretta (anche se in modo non chiarissimo). Dalla motivazione si può comunque trarre il seguente ragionamento.La violazione di regole di comportamento nella fase di conclusione ed esecuzione del contratto genera ,di massima, una responsabilità. Può accadere che la legge vieti, senza disporre l’invalidità, un risultato negoziale attraverso la rilevanza di alcune circostanze soggettive e in tal caso occorre distinguere.La clausola contraria al divieto può essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 1418 1 comma c.c. in base ad una valutazione da operare, caso per caso, confrontando la ratio della norma con il risultato programmato(6) dalle parti. Il comportamento formativo o esecutivo di tale assetto va valutato, invece, in base al dovere di buona fede ( 1337 e 1375 c.c.) per accertare l’esistenza di una responsabilità e di un danno(7).Con questa chiave di lettura la motivazione è condivisibile perchè fondata su di una premessa non espressa dalla sentenza ma logicamente necessaria.Ogni assetto di interessi privato va esaminato come atto ,in base ad una valutazione strutturale di validità e come insieme dei contegni formativi ed esecutivi in base ad una valutazione dinamica che può condurre ad una pronunzia di responsabilità . Ciò perchè la disciplina dell’ atto e dei contegni è diversa, come autonome e cumulabili sono le due valutazioni di validità e di responsabilità(8).Questa consapevolezza è del tutto innovativa, nelle pronunzie dei legittimità, come innovativo è il ruolo che si assegna alla responsabilità pre-contrattuale.La sua coesistenza con la validità del contratto e dunque il suo cumulo con le regole di validità è una svolta radicale della giurisprudenza che si affianca alla dottrina che da tempo aveva sollecitato tale orientamento(9).

2. La coesistenza fra contratto valido e la responsabilità per la violazione della buona fede nelle trattative.

La novità vera è dunque questa.Le regole di validità non esauriscono ogni valutazione sui contegni della parti nella fase formativa del contratto. Anzi. A fianco delle norme rigide sui vizi del consenso, sulla incapacità e sulla rescissione coesiste e opera una regola duttile e primaria che impone di non approfittare , di non usare pratiche sleali ingannevoli o aggressive(10). Sicchè la partizione tradizionale (fra regole di comportamento e di validità) esce innovata e potenziata.Tutto ciò non è affatto un ritorno alla tradizione.In passato , e in alcune opinioni recenti, non si giustificava altro controllo sui contegni formativi quando il contratto era già stato concluso. Ciò perchè si diceva che le norme di validità avrebbero in tal caso assorbito ogni altro giudizio(11).Gli argomenti utilizzati erano sostanzialmente due. Da un lato si era osservato che la responsabilità per scorrettezze pre-negoziali, in presenza di un contratto valido, avrebbe eroso la certezza e stabilità dei rapporti spostando il controllo della libertà contrattuale, dalle fattispecie di validità al dovere di buona fede di incerta individuazione(12). Dall’altro si era sostenuto addirittura che la coesistenza di un illecito in presenza di contratto di trasferimento valido avrebbe comportato ” un eclissi nella coscienza dei valori che si connettono alla libera circolazione dei beni”.(13)Ma è proprio tale considerazione che è esclusa dalle Sezioni Unite.Dalla sentenza emerge con chiarezza che è sempre possibile un rimedio risarcitorio ( ai sensi dell’art. 1337 c.c.) quando ” il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto”.Con ciò si vuol ribadire due aspetti fondamentali.La “risarcibilità del danno da scorrettezza”(14) in ” funzione correttiva dell’equilibrio economico risultante dal contratto” è ” compatibile con il principio di certezza e stabilità dei fatti giuridici”, perchè validità e responsabilità “operano su piani diversi e non possono entrare in contraddizione”(15). Le prime regole concernono la struttura e dunque gli “effetti del titolo rilevante per l’ordinamento e per i terzi”(16); stabiliscono, insomma, la validità e l’ efficacia immediata e prevalente di un acquisto compiuto nel rispetto della legge di circolazione(17).Le seconde, ai soli fini risarcitori, valutano un comportamento in mala fede dell’acquirente. Tale giudizio non incide sul controllo strutturale dell’atto di autonomia o sulla conformazione della proprietà e può essere considerato un “eclisse nella coscienza dei valori”(18) solo da chi non era in sintonia, già allora, con il sistema e il diritto vivente affermato, ora, dalle Sezioni Unite della Cassazione(19).Ma seguiamo ancora la motivazione della Corte che “vuol dare continuità” ad una precedente pronunzia del 2005.2. le asimmetrie informative e la regola di buona fede.Nel caso di asimmetria di tipo informativo i problemi sono essenzialmente due: quando scatta l’obbligo di informazione e quali conseguenze sono ipotizzabili per la violazione(20).La soluzione del primo quesito dipende da alcune variabili dell’affare, dalla natura dell’informazione ( se questa concerne ,ad esempio, un profitto di chi deve informare o una perdita di chi deve essere informato) e dalla qualità delle parti ( se uno o entrambi sono professionisti)(21), ma dipende anche dal ruolo che si riconosce alla buona fede.Le Corti inglesi continuano a distinguere la violazione di un diritto dalla violazione di un obbligo morale, in ossequio alle legittime aspettative del mondo degli affari(22). I giudici continentali sono invece sensibili al dovere di correttezza(23) e la sentenza in esame attribuisce ad essa un compito primario .Quanto alle conseguenze della violazione la Cassazione ha un’idea precisa ,come si è chiarito. Il contegno scorretto “assume rilievo non soltanto nel caso di rottura delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede”.Nel leggere la motivazione si ha l’impressione di un felice sintesi fra passato e futuro in un ottica rimediale(24).Per capire che cosa intendo, con questa espressione, è necessario ricordare (25) che un tale approccio non incide sull’ an della protezione ma solo sulle modalità di applicazione della tutela pi efficiente. Ciò significa che il rimedio non si sostituisce al diritto o all’obbligo sostanziale ma intende fornire un piano di tutela adeguata, in presenza di violazioni di interessi e diritti, specie in presenza di forme complesse e fondamentali e di nuovi beni da tutelare.Proprio seguendo questo metodo la Cassazione in tema di responsabilità precontrattuale disciplinata dall’art.1337 c.c. ha recepito risultati indicati da una parte della dottrina(26) foggiando un nuovo ed efficiente rimedio contro la slealtà , l’abuso e la mala fede nella fase precedente la stipulazione del contratto.Nella sentenza si stabilisce che il risarcimento è ” il mezzo per correggere il risultato lesivo dovuto al contegno scorretto”(27). Da qui la conseguenza che il giudice deve ripristinare non solo l’interesse negativo, ma l’interesse positivo della parte vittima del comportamento in mala fede a non ” essere coinvolto nelle trattative di un contratto valido ma sconveniente”. Sicchè il danno deve essere commisurato al “minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una parte”(28).La ratio è chiara.Si tende a conservare l’operazione economica e la validità dell’accordo e a riequilibrare il contratto attraverso il risarcimento che può avere, si è detto, una precisione chirurgica.A ben vedere tale indirizzo è espressione della tendenza radicata alla espansione del rimedio per equivalente che esalta il valore economico dell’affare sino a prevalere sul controllo giuridico dell’atto. Ma passaggi ulteriori possono essere tracciati.Superato il dogma dell’egemonia della fattispecie e attribuita autonoma rilevanza ai contegni formativi ed esecutivi del regolamento è in questa area che si devono valutare squilibri e scorrettezze . Resta da precisare la natura di questa responsabilità.

3. Natura della responsabilità contrattuale e onere della prova.

La natura della responsabilità è controversa da sempre.La Corte di Giustizia si è pronunziata per l’area extracontrattuale(29) ed anche la Cassazione italiana ha preso posizione, in passato, in tal senso.(30) Con una conseguenza. Si era stabilito che l’onere di provare la corrispondenza del comportamento ai canoni della buona fede, gravasse non su chi era receduto dal contratto ma sull’altra parte. L’orientamento era in linea con la tradizione.Il fatto di cui si discuteva era il recesso ingiustificato dalle trattative e la natura della responsabilità non poteva che essere aquiliana perchè, si era detto, il contratto non era concluso.La questione va ora affrontata alla luce delle novità giurisprudenziali pi recenti.Anzitutto la sentenza del 2005(31), confermata dalle Sezioni Unite di cui si discute, ma non solo. Si deve ricordare che le recenti sentenze in tema di distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale inducono a ripensare questo orientamento. Significativo è quanto affermato da una recente sentenza (32) sulle ipotesi di contato sociale. Fra le quali è possibile comprendere la fase della conclusione del contratto, se si considera quanto segue.Le trattative creano un contatto qualificato e danno inizio ad un procedimento ove non esistono estranei o “passanti” ma due soggetti in una relazione qualificata volta alla conclusione di un contratto(33). Quando questo si conclude la violazione della buona fede nella fase preliminare non può che rimanere assorbita” nella disciplina dello stesso contratto e nella connessa responsabilità per inadempimento, con conseguente identità” della situazione giuridica tutelata e del danno risarcibile che va oltre l’ interesse negativo .(34)Secondo tale ricostruzione, che è sicuramente condivisibile, fra le parti di una trattativa è possibile riconoscere l’esistenza di un contatto sociale qualificato da un obbligo di comportamento secondo buona fede (1337 c.c.). Sicchè è preferibile affermare la natura contrattuale di tale responsabilità.Ne segue una conseguenza importante sull’onere della prova.Se la violazione della correttezza, in questa fase, determina una responsabilità contrattuale l’ attore dovrà seguire il reparto probatorio fissato dai giudici di legittimità per la domanda di adempimento risoluzione o risarcimento(35). Sarà sufficiente così provare la fonte dell’obbligo ( art. 1337 o 1375 ) e allegare l’inadempimento. Spetterà al debitore provare di aver adempiuto esattamente al dovere di buona fede(36).E’ facile intuire la novità e l’utilità di tale possibile evoluzione.

(1) Cass. sez. un. 19 dicembre 2007 n.6725 e 6724. Nel testo si farà riferimento in particolare alla prima.(2) V.sul punto in questa Rivista G.Vettori, Contratti di investimento e rimedi, in Obb.cont.,2007,10,785 ss.(3) Cass. 29 settembre 2005, n.19024, in Foro it., 2006,I,11005, con nota di Scoditti.(4) Cass. (ord.) 16 febbraio 2007,n. 3683.(5) Per questa vicenda G.Vettori, Contratti di investimento e rimedi, cit,785 ss.(6) Tutto ciò sollecita l’abbandono di molti schemi logici del passato e pone al centro della riflessione la ratio della norma e l’adeguatezza del rimedio che essa configura. Per decidere sulla nullità o meno si dovrà accertare se la legge non disponga una conseguenza diversa (art.1418 1¡comma), se in divieto rappresenta la finalità essenziale per la protezione dell’interesse, se vi è congruenza fra invalidità dell’atto e protezione degli interessi tutelati. Ne segue che la distinzione fra atto e comportamento, validità e responsabilità, deve essere adattata alla complessità delle fonti e egli interessi protetti. V. per tali aspetti G. Passagnoli, Nullità speciali, Milano,1995,43; Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli,1983;Id.Nullità (diritto civile), in Enc.giur.,XXI, Roma,1990;Scalisi, Invalidità e inefficacia: Motalidà assiologiche della negoziazione, in Riv.dir.civ.,2003,,2,210; G.Vettori, Contratti di investimento e rimedi, cit.787,788.(7) G.Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, cit., p.46-56; Id. Le asimmetrie informative tra regole di validità e regole di responsabilità, in Riv.dir.priv.,2003.(8) G.Vettori, Anomali e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese,cit.46.(9) Sul punto Scoditti,Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale, in Foro it.,2006,I,1105.(10) v. già Cass.7.3.2007 n.5273 e la massima riferita nella nota n.21(11) V. in particolare F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,Napoli, 1983,171; Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano,Napoli,1961,p.28; P.Barcellona, Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico,Milano,1962,p.209 ss.; V.Pietrobon, L’errore nella dottrina del negozio giuridico,Padova,1963,p.104 ss.(12) G. D’Amico, ” Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996,245 ss.; Id., Buona fede “in contrahendo”, in Riv.dir.priv.,2003,351 ss.:(13) Così testualmente A. Gambaro, Il diritto di proprietà ,in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1995,p. 744-745.(14) E. Scoditti, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale, op. cit.(15) E.Scoditti, op. cit.(16) E.Scoditti, op..cit.; e G.Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, cit. p. 98 ss.(17) G.Vettori, voce “Opponibilità” ,in Enc. Giur. ,1999,p.11.(18) A.Gambaro, Il diritto di proprietà, cit., p. 745.(19) Per quanto mi concerne avevo utilizzato la distinzione fra atto e comportamento nell’analisi degli strumenti di controllo della libertà contrattuale ( G.Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, cit. p. 83 ss:) e lo stesso schema avevo impiegato per analizzare la responsabilità del secondo acquirente in mala fede ( G.Vettori, Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza, Milano, 1986, 163; Id Voce Opponibilità, in Enc.giur.,1999,p.11). Tale metodo è stato oggetto di un perfido e sciatto commento che considerava “la distinzione fra il regime dell’ atto e la valutazione del comportamento” una “trappola nominalistica”, meritevole di ogni riprovazione. (A.Gambaro, Il diritto di proprietà, cit. p. 745 nota ). La sentenza delle Sezioni Unite è la migliore risposta a quelle velenose critiche.(20) G.Vettori, Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di comportamento, cit.(21) V.Roppo,L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo, in Riv.dir.priv.,2004,4,p.p.753-757. Il diritto comunitario si propone di eliminare ogni barriera conoscitiva fra professionista e consumatore e affida spesso al contratto il compito di trasmettere le informazioni indispensabili al corretto funzionamento del mercato e all’equilibrio dei rapporti.(22) R.Goode, Il diritto commerciale del terzo millennio,Milano,2003,p.23ss,51 ss.(23) v. da ultimo Cass.7.3. 2007 n.5273 che da rilievo ( parlando di exceptio doli generalis seu praesentis) al dolo “come rimedio di carattere generale utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, e diretto a precludere l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti ..paralizzando l’efficacia dell’atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogniqualvolta l’attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contrattoÉovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di venire contra factum proprium”(24) v. U.Mattei,I Rimedi, in I diritto soggettivo, nel Trattato di diritto civile ,dir.da R. Sacco,Torino, 2001, p.105ss.;A. Di Majo, Il linguaggio dei rimedi, in Europa dir. priv.,2005,2,p.341 ss.;Id,Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi, ivi, 2007, p 2 ss.;D. Messinetti, Sapere complesso e tecniche rimediali, ivi, 2005, p.605 ss.;P.G. Monasteri, Ripensare il diritto civile, Torino, 2006, p.(25) U.Mattei, op. cit. ,p.108.(26) mi permetto di richiamare ancora G. Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, cit. p. 83 ss ma in particolare v. Benatti, Culpa in contraendo, in Contratto e impr.,1987,298 , e Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995 a cui si deve la pi compiuta ricostruzione concettuale sul punto Cass.29 settembre 2005,n. 19024 e il commento di M. Franzoni, La responsabilità pre-contrattuale:una nuova stagione, in La responsabilità civile,2006,4,p.295 ss.(27) M.Franzoni,op.cit.,p.299(28) Cass. 29 settembre 2005,n. 19024, cit.; V. anche C.Turco, L’interesse negativo nella culpa in contraendo ( verità e distorsioni della teoria di Jhering nel sistema tedesco e italiano), in Riv.dir.civ.,2007,194.(29) Corte di Giustizia, 17.9.2002, in Giur. It. 2003, 1321(30) Cass. 5 agosto 2004 ,n.15040, in Danno e resp.,2005,597 con nota di Pardolesi.(31) Cass.29.9.2005 n. 19024 cit.(32) Cass. 26 giugno 2007 n14712″E’ opinione oramai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (1218c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contrattoÉ.ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente quale ne sia la fonte”ÉIn base a tale ricostruzione la giurisprudenza ha ritenuto che sussista responsabilità contrattuale anche “in presenza di violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. (medico dipendente della struttura ospedaliera Cass. n.9085 del 2006; Cass. 12362 del 2006; Cass. n.10297 del 2004; Cass. n.589 del 1999 ; sorvegliante dell’incapace Cass. n.11245 del 2003). ” Ne deriva che la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegua dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto.”(33) L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv.dor.comm.,1956,II,p.360. e da ultimo E.Scoditi, La responsabilità per danni da clausola abusiva, in Riv.dir.priv.,2007,2,p.20 (dell’estratto)(34) v. G. Vettori, Contratti di investimento e rimedi, cit.,790 e C.Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale,Milano, 1990, p.179 ss.;Id.,L’interesse negativo nella culpa in contraendo ( verità e distorsioni della teoria di Jhering nel sistema tedesco e italiano), in Riv.dir. civ., 2007, p.194(35) Sul principio di vicinanza della prova v. di recente Cass.sez.un. 10 .1.2006 n.141 in Foro it. 2006, I, 704.(36) v. sul punto Scoditti, La responsabilità per danni da clausola abusiva, cit., 20.

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