ISSN 2239-8570

ASSICURAZIONE SULLA VITA: La ripartizione dell’indennizzo tra gli eredi avviene in parti uguali e non secondo le quote ereditarie, di Martina Rodovero


DOCUMENTI ALLEGATI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dirimono il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla questione della ripartizione tra gli eredi dell’indennizzo di una polizza vita e, più in particolare, chiariscono se essa debba avvenire in parti uguali oppure nel rispetto delle quote ereditarie.

La controversia sorge in seguito all’apertura della successione del de cuius nel 2011, che ha lasciato a sé superstiti e successibili, a norma di legge, il fratello e, secondo la disciplina della rappresentazione, i quattro figli della sorella premorta nel 2003. Di talché, metà del patrimonio del de cuius è devoluto in favore del fratello e l’altra metà ai nipoti, che succedono nel luogo e nel grado dell’ascendente.

In particolare, la questione ruota attorno a quattro polizze vita stipulate dal de cuius con la Compagnia Assicurativa nel 2008-2009, in cui erano individuati quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Il fratello del de cuius sostiene che la suddivisione dell’indennizzo maturato debba essere fatta secondo le quote ereditarie, per cui a lui spetterebbe la metà; la Compagnia Assicurativa asserisce, al contrario, che la suddivisione vada fatta in parti uguali, per cui, essendo gli eredi cinque, a ciascuno spetterebbe la quota di 1/5.

Il Giudice di prime cure accoglie la tesi prospettata dalla Compagnia Assicurativa e, rifacendosi all’orientamento maggioritario sulla questione, afferma che l’indennizzo vada suddiviso in quote uguali.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, propone appello il fratello del de cuius di cui la Corte territoriale accoglie la tesi, prevedendo, pertanto, che gli debba essere liquidata la differenza tra l’importo già versatogli e quanto a lui dovuto in base alle quote ereditarie, fino al raggiungimento della metà della somma d’indennizzo.

La Compagnia Assicurativa propone ricorso per Cassazione adducendo due motivi di gravame. Di particolare importanza è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c., in quanto i vantaggi dell’assicurazione sulla vita in capo ai beneficiari derivano da un titolo di acquisto totalmente svincolato dalle norme successorie, così come elaborato dalla giurisprudenza maggioritaria fino al 2015.

Il fratello del de cuius, con ricorso incidentale, subordinato all’accoglimento del ricorso principale, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 570 e 467 c.c., sostenendo che, se non fossero applicabili le norme sulla successione e, conseguentemente, quelle sulla rappresentazione, i nipoti del de cuius non dovrebbero in alcun modo essere considerati “eredi legittimi” e, per questo, soltanto a lui spetterebbe la totale somma d’indennizzo.

La Terza Sezione civile, avendo rilevato un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha rimesso la decisione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, chiedendo risposta a tre quesiti: “a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità; b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi; c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920, ultimo comma, c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.”

Le Sezioni Unite accolgono i motivi di gravame della Compagnia Assicurativa e rispondono ai tre quesiti.

In principio, le Sezioni Unite partono dal presupposto che l’assicurazione sulla vita, così come l’assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, sia riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo, con l’unica differenza che il diritto in capo ai terzi si acquisisce non per mezzo della sola stipulazione, ma mediante la designazione quali beneficiari. Pertanto, il diritto del beneficiario nasce dalla polizza assicurativa ed infatti quest’ultimo può rivolgersi direttamente alla Compagnia Assicurativa per ottenere la corresponsione di quanto gli spetta.

Conseguente a questo orientamento è proprio la decisione assunta nel 1994 dalla Corte di Legittimità (Cass., 10 novembre 1994, n. 9388), poi seguita dalla giurisprudenza fino al 2015, secondo cui le previsioni normative in materia di assicurazione sulla vita non implicano un “rinvio materiale” alla disciplina della successione ed è per questo che, alla morte dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione dell’indennizzo stabilito nella polizza, i beneficiari dell’assicurazione sulla vita sono creditori per una medesima “causa credendi”, dando così luogo ad un’obbligazione solidale ex latere creditoris e potendosi ragionevolmente presumere l’uguaglianza delle quote a loro dovute.

Pertanto, si asserisce che l’erede acquisti l’indennità iure proprio e non iure successionis, nascendo il suo diritto non dalla successione bensì dal negozio giuridico stipulato dall’assicurato e i cui effetti in favore dei beneficiari potranno realizzarsi soltanto alla morte di questo (siamo davanti ad un negozio giuridico inter vivos con effetti post mortem).

Nel 2016 (Cass., 21 dicembre, n. 26606), la Cassazione aggiunge che i beneficiari di una polizza vita, qualora siano individuati negli eredi legittimi, acquistano un diritto che va oltre l’eventuale titolo di vocazione. Di talché, alla morte del de cuius, beneficiari sarebbero tutti gli eredi in astratto, successibili per legge, a prescindere dal fatto che la vocazione, in concreto, sia solamente testamentaria.

L’orientamento maggioritario subisce un’inversione di rotta nel 2015 (Cass., 29 settembre, n. 19210), quando la Cassazione sostiene che la locuzione “eredi legittimi” non possa che far riferimento sia al modo in cui tale qualità sia stata acquisita, sia alla misura della quota ereditaria; tant’è che si afferma che qualsiasi altro significato attribuitogli sarebbe “privo di giustificazione sul piano dell’esegesi letterale”. Peraltro, la Corte ritiene che si arrivi alla medesima conclusione attraverso l’interpretazione secondo la comune volontà delle parti e facendo altresì riferimento all’’interpretazione teleologica, ovvero interrogando il c.d. “buon senso dell’uomo comune”.

Le Sezioni Unite sposano la tesi della giurisprudenza maggioritaria.

Innanzitutto, rispondono ai primi due quesiti. I beneficiari della polizza, intesi come “eredi legittimi e/o testamentari”, sono coloro che al momento dell’apertura della successione rivestono tale qualità “in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, a prescindere dalla circostanza che essi accettino o meno l’eredità. L’evento morte è rilevante solo in quanto momento dal quale si verificano gli effetti del negozio giuridico. Di conseguenza, nel caso in cui nella polizza vi siano individuati in qualità di beneficiari gli “eredi legittimi” e alla morte dello stipulante la successione si apra ex testamento, avranno comunque diritto all’indennizzo tutte le persone astrattamente rientranti in quella categoria, a prescindere dall’effettiva vocazione.

Pertanto, ove lo stipulante volesse revocare il beneficio in favore degli “eredi legittimi” lo potrebbe fare solamente ai sensi dell’art. 1921 c.c.. Infatti, la polizza vita e il testamento operano su due piani totalmente diversi.

In ordine alla terza questione, le Sezioni Unite propendono per l’assoluta estraneità della materia successoria alle polizze vita. Ciò non esclude che lo stipulante possa liberamente designare quali beneficiari i soggetti che vuole e per la quota che desidera, anche eventualmente nella stessa misura in cui gli succederanno. Tuttavia, non si può presumere che, qualora ciò non venga fatto, vi sia un automatico rinvio alle norme successorie.

È giusto, quindi, ritenere che “in forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto” e, ove non risulti diversamente, saranno beneficiari per la medesima quota.

Da ultimo, le Sezioni Unite affrontano un’altra questione: la premorienza di uno degli eredi del contraente.

Per prima cosa si ricorda come, in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione sulla vita al contratto in favore del terzo, si possa applicare l’art. 1412, II comma, c.c.

Nel caso in cui il futuro erede, titolare del diritto all’indennizzo dal momento in cui è stato designato come beneficiario, muoia prima dello stipulante, la titolarità dei vantaggi dell’assicurazione, in forza dell’art. 1412, II comma, c.c., entreranno nel patrimonio ereditario e saranno acquisiti dai suoi eredi, iure hereditatis e non iure proprio, qualora ne accettino l’eredità e, dunque, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.

Anche qui, non è esclusa la possibilità in capo allo stipulante, ex art. 1921 c.c., di esprimere un diversa volontà in caso di premorienza di un beneficiario.

Nel caso di specie, però, al momento della stipulazione della polizza vita, la sorella dello stipulante e futuro de cuius era già morta non avendo acquisito nel suo patrimonio nessun diritto all’indennizzo (la morte, infatti, risale al 2003 e le polizze al 2008-2009). Bensì, i nipoti dello stipulante nel 2008-2009 già rivestivano la qualità astratta di eredi dello zio e, di conseguenza, avevano acquisito i vantaggi della polizza iure proprio.

In conclusione, è corretta la statuizione del giudice di prime cure che ha optato per la divisione dell’indennizzo in parti uguali tra i cinque eredi, mentre viene cassata la decisione della Corte d’Appello.

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