ISSN 2239-8570

CGCE: clausole abusive ed obbligo di esaminare d’ufficio la questione in capo al giudice

La Corte di Giustizia Europea interviene in materia di diritto dei consumatori e clausole abusive. Il caso ha origine in Ungheria. Nel dicembre 2004 la Sig.ra S.G. aveva stipulato con la P. un abbonamento relativo alla fornitura di telefonia mobile. Nel contratto, concluso mediante un formulario, si prevedeva che entrambe le parti, in eventuali controversie tra loro, riconoscevano competente il foro della sede della P.

A seguito di una lite, il Tribunale ungherese nutrendo dubbi sull’eventuale abusività della clausola, interrogava la Corte di Giustizia Europea la quale enuncia i seguenti principi di diritto:

1) L’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.

2) Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale.

3) Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, come quella oggetto della controversia principale, risponda ai criteri richiesti per poter essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.

 Di seguito il testo della sentenza:

CGCE, Sentenza C-243/2008 (4 giugno 2009)

Pubblicato in Contratto

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