ISSN 2239-8570

Corte Costituzionale: indennizzo diretto e concorso con l’azione di risarcimento del danno

Corte Cost., 19 giugno 2009, n. 180

 La Corte Costituzionale si pronuncia su una questione relativa all’indennizzo diretto previsto dal Codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005).

Il giudice a quo lamentava che l’art. 149, nel prevedere l’azione diretta del danneggiato, impediva a quest’ultimo di poter ottenere il risarcimento del danno attraverso la normale azione di responsabilità civile, convenendo in giudizio il responsabile civile e la sua compagnia assicuratrice.

Il Giudice di Pace di Palermo aveva articolato i propri rilievi sotto due profili, da una parte un vizio di formazione legislativa (art. 76 Cost.); dall’altra, la lesione di diritti costituzionalmente protetti (artt. 3, 24, 111 Cost).

La Consulta, rigettando le censure mosse dal ricorrente, offre una ricostruzione unitaria dell’istituto muovendo dalla ratio sottesa all’intera normativa: “l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso. Non è, dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell’esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. L’aver ammesso, accanto all’azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.”

Di seguito il testo integrale della sentenza:  Corte Cost., 19 giugno 2009, n. 180

Pubblicato in Illecito civile

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