ISSN 2239-8570

Applicazione della regola del “possesso vale titolo” nelle ipotesi di locazione finanziaria, di Francesca Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

La questione di diritto, affrontata nella sentenza in commento, concerne l’operatività del meccanismo di acquisto della proprietà ex art. 1153 c.c. nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria.
Il nodo che i Giudici di legittimità sono chiamati a sciogliere è il seguente. La società di leasing che acquista il bene a non domino dal fornitore per concederlo in godimento all’utilizzatore, può invocare l’applicazione dell’art. 1153, comma 1, c.c. per vantare il conseguimento del diritto di proprietà sulla res pur non avendone mai avuto il possesso?
Il quesito sorge in ragione delle peculiari caratteristiche che presenta la locazione finanziaria. Per consolidato orientamento giurisprudenziale si tratta di un negozio giuridico complesso risultante dal collegamento funzionale di due contratti. Da un lato, il contratto di compravendita concluso tra fornitore e concedente; dall’altro, il contratto di leasing fra il concedente e l’utilizzatore.
Così ricostruita l’operazione negoziale, l’acquisto del bene da parte della società di leasing si configura come evento logicamente antecedente al conseguimento, da parte dell’utilizzatore, della detenzione del bene stesso e, quindi, strumentale alla sua concessione in godimento.
Al contrario, la consegna del bene, quale momento conseguente, costituisce adempimento dell’obbligazione principale assunta dal fornitore nei confronti dell’acquirente-concedente in virtù del contratto di compravendita. Al tempo stesso, essa integra anche l’esecuzione di una obbligazione risultante dall’incarico di mandato conferitogli sempre dall’acquirente-concedente nei confronti dell’utilizzatore in favore del quale deve essere materialmente compiuta la prestazione.
Infatti, il bene viene consegnato non alla società di leasing che lo ha acquistato, ma direttamente all’utilizzatore. Di tal chè, la consegna deve intendersi eseguita ad un adiectus solutionis causa, ossia un soggetto legittimato dal creditore a ricevere validamente l’adempimento al suo posto.
Messi a fuoco i passaggi diretti all’esecuzione del contratto di locazione finanziaria, sotto il profilo specifico delle vicende connesse al trasferimento del bene, la Corte analizza quali sono i presupposti necessari per l’operatività della regola del “possesso vale titolo” sancita dall’art. 1153 c.c..
La norma de qua prevede, in ordine ai beni mobili (non regiatrati), che la proprietà possa essere acquistata immediatamente e a titolo originario dalla persona a cui tali beni sono venduti, anche se l’alienante non è proprietario della cosa. A tal fine, però, devono ricorrere precise condizioni. È necessario che sia stato conseguito il possesso del bene e che esso sia stato ottenuto in buona fede e sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
L’art. 1153 c.c. attribuisce una funzione essenziale al possesso nell’ambito della circolazione dei beni mobili, in quanto ha lo scopo di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. In mancanza di un sistema pubblicitario analogo a quello previsto per i beni immobili o mobili registrati, la regola in esame è volta a dirimere il conflitto tra più acquirenti della stessa res in favore di chi, per primo, ne ha conseguito il possesso in buona fede anche se il suo titolo è di data posteriore (art. 1155 c.c.).
Tra le condizioni prescritte dalla disposizione, i Giudici di legittimità si soffermano nel considerare come deve realizzarsi il possesso richiesto per l’acquisizione della proprietà sulla res. Secondo la Corte, ai fini dell’operatività del meccanismo descritto dall’art. 1153 c.c., non è necessario che ricorra sempre un contatto fisico e diretto dell’acquirente con il bene. Rileva unicamente che l’acquirente abbia la possibilità di esercitare sul bene quei poteri che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal dante causa a titolo particolare.
Il riferimento implicito che i Giudici di legittimità compiono è all’art. 1140, comma 2, c.c. che prevede la possibilità di possedere non solo direttamente, ma anche per mezzo di un’altra persona che ha la detenzione della cosa.
La disposizione in esame ammette, dunque, una ipotesi di possesso ulteriore e diversa da quella classica del possesso immediato che presuppone sia la relazione materiale sulla cosa (corpus possessionis), sia l’intenzione di esercitare su di essa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (animus possidendi). Si tratta, appunto, del possesso mediato (solo animo) che ricorre quando il possessore non ha direttamente e materialmente la disponibilità della cosa e la relazione di fatto con essa si instaura, quindi, attraverso un altro soggetto, il detentore, che la tiene per conto del primo (nomine alieno).

In considerazione di ciò, nell’ambito della locazione finanziaria, il rapporto giuridico che coinvolge il concedente, l’utilizzatore e il bene concesso in leasing può essere ricostruito secondo lo schema del possesso mediato ex art. 1140,comma 2, c.c.. Il concedente, infatti, pur non disponendo di un possesso pieno, corpore et animo, del bene acquistato per conto dell’utilizzatore che ne ha la disponibilità materiale, può esercitare su di esso i poteri di controllo e vigilanza caratteristici della potestà dominicale.
Se, dunque, il concedente-acquirente può dirsi possessore del bene concesso in godimento all’utilizzatore che ne è mero detentore, anche nell’ambito della fattispecie in esame possono ricorrere tutte le condizioni che gli consentono di conseguire la proprietà del bene in virtù della regola del “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c..
Ed è questa la conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione, la quale enuncia il seguente principio di diritto. “Ai fini dell’operatività del meccanismo di acquisto della proprietà di cui all’art. 1153, comma 1, c.c. il requisito della consegna reale, proveniente dall’alienante, non comporta anche la necessità di un contatto fisico e diretto dell’acquirente con la stessa, rilevando unicamente che l’acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus, ed essendo così sufficiente che la traditio spieghi effetto nella sua sfera giuridica; pertanto, nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, è possibile che la consegna sia effettuata non materialmente all’acquirente, bensì all’utilizzatore del bene, che del primo assume la veste di adiectus solutionis causa”.

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