ISSN 2239-8570

I primi riscontri giurisprudenziali in merito ai nuovi criteri di determinazione dell’assegno divorzile, di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

Con la sentenza che qui si segnala, la Prima Sezione di Cassazione torna nuovamente sulla questione delle conseguenze relative al divorzio tra coniugi, all’indomani del recentissimo arresto della sentenza Cass., n. 11504/2017.

In quell’occasione, la Cassazione, rivoluzionando una giurisprudenza ormai da anni consolidata, ha introdotto nuovi criteri di determinazione dell’assegno divorzile, ispirati a due principi fondamentali.

In primo luogo, il procedimento diretto a verificare i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, di cui all’art 5, comma 6, della legge n. 897/1970, si articola in due fasi: la fase di accertamento dell’an debeatur, ispirata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole”; la seconda fase diretta all’accertamento del quantum debeatur, ispirata al principio di solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato a versare l’assegno nei confronti dell’altro coniuge in posizione economicamente più debole.

In secondo luogo, la vera novità riguarda il criterio alla stregua del quale il giudice deve verificare la spettanza dell’assegno di divorzio: non viene più in considerazione il “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, bensì l’ “indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge, desunta da una serie di indici circa il possesso di qualsiasi reddito o cespite mobiliare e immobiliare, ovvero della capacità di lavoro personale. La determinazione del quantum dell’assegno, invece, va condotta alla luce dei criteri indicati dalla legge e in relazione alle prove offerte dalla parte richiedente.

In questo rinnovato quadro giurisprudenziale, si inserisce la pronuncia oggetto di esame, relativa a un caso di revisione dell’assegno divorzile, precedentemente riconosciuto, a causa della sopravvenienza di «giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio».

A riguardo, la Cassazione afferma che, alla luce dei richiamati principi di diritto, il giudice, in sede di revisione dell’assegno, è chiamato a verificare se i sopravvenuti motivi dedotti siano in grado di giustificare il venir meno del diritto all’assegno, a causa della sopravvenuta indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge beneficiario.

Grava sull’ex coniuge obbligato l’onere di provare le predette sopravvenienze, atteso che i relativi accertamenti vanno condotti dal giudice sulla base delle «pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro ex coniuge».

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente lamenta tanto la mancata valutazione dei documenti presentati, quanto il mancato esame del comportamento dell’ex coniuge beneficiaria, che aveva omesso di depositare l’estratto del proprio conto corrente.

La Suprema Corte decide pertanto di cassare il decreto e rinviare la causa alla corte territoriale, rilevando proprio il difetto di motivazione, da parte del giudice di merito, circa significato del comportamento omissivo della parte inottemperante all’ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari dei coniugi, in quanto l’asimmetria comportamentale e informativa costituisce una condotta da cui desumere argomenti di prova ex art 116, comma 2, c.p.c. (secondo quanto affermato da Cass., 225/2016).

Inoltre, la Suprema Corte accoglie il ricorso anche e soprattutto perché il giudice di merito ha confermato il dovere contributivo in favore dell’ex coniuge beneficiaria senza tenere conto dei nuovi principi di diritto enunciati da Cass., n. 11504/2017, ribadendo come, ai fini dell’accertamento dell’an debeatur, debba sussistere un “evidente divario economico tra le due parti”, senza che si possa tenere più conto del criterio del “tenore di vita in linea con quello della convivenza”. Questo, dunque, costituisce il nuovo principio di diritto al quale la Corte territoriale è chiamata a conformarsi nel decidere la causa.

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Pubblicato in Famiglia e successioni, News, Note redazionali

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